Marijuana legale: cosa dice la normativa italiana

La legalità della cannabis è un tema caldo che divide opinione pubblica e politica.  Sono in tanti a farne uso e a difendere la sua ‘innocenza’ contro chi sostiene che il cannabidiolo (CBD) sia una sostanza capace di causare dipendenza. A oggi, il migliore shop di cannabis legale online in cui fare degli ottimi acquisti nel rispetto della legge è Justbob.

Secondo i sostenitori della cannabis, la legge italiana dovrebbe essere più trasparente in merito alla questione. Sostanzialmente, ci sono precise e severe disposizioni sulla cannabis light e sulla sua concentrazione di tetraidrocannabinolo (THC), ma non si può dire lo stesso per quella a base di CBD.

Ma andiamo con ordine.

Normativa sul CBD in Italia: gli italiani chiedono maggiore chiarezza da parte del governo

Cannabis legale: le modifiche al Testo Unico degli Stupefacenti

La prima legge a cui facciamo riferimento è il Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990. Nel Testo Unico degli Stupefacenti sono classificate tutte le sostanze che potrebbero scaturire forme di dipendenza a livello psicologico e fisico. 

Qualche anno fa, però, sono state apportate delle modifiche nel sistema di classificazione.

Inizialmente vi erano due tabelle: nella prima erano elencate tutte le sostanze psicotrope, nella seconda (suddivisa in cinque sezioni) erano presenti tutti i farmaci usati in terapia.

Successivamente, sono state create cinque tabelle. Nelle prime quattro sono raccolte tutte le sostanze stupefacenti (tra cui la cannabis indica). L’ultima, che prende il nome di ‘Tabella dei medicinali’ è a sua volta suddivisa in cinque sezioni in cui sono classificati tutti quei farmaci a uso umano, catalogati in base al loro potenziale di abuso in ordine decrescente.

Nel 2018, il Ministero della Salute aveva emanato un decreto in cui classificava il CBD nella sezione dei medicinali a uso orale che potevano essere richiesti solo previa ricetta non ripetibile, in quanto si tratta di farmaci che causerebbero dipendenza.

 

Dopo nemmeno un mese è lo stesso ministero a fare marcia indietro, così da far tirare un sospiro di sollievo ai venditori di CBD.

Legalità del CBD: per l’OMS e per la Corte Europea la risposta è sì

La posizione (seppur breve) del Ministero della Salute entrerebbe inevitabilmente in contrasto con le dichiarazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.

 

Nel 2018, uno studio condotto dall’OMS aveva portato alla conclusione che il CBD è una sostanza sicura che non causa dipendenza sui suoi pazienti.

 

In effetti, anche la World Anti-Doping Agency (WADA) lo elimina dall’elenco delle sostanze ritenute dopanti, permettendo il libero consumo anche tra gli sportivi.

Infine, nel 2019, la Corte Europea ha emesso una sentenza in cui scagiona due imprenditori che erano stati accusati di vendere delle sigarette elettroniche con del liquido a base di CBD. 

 

Si è giunti alla conclusione che “uno Stato membro non può vietare la commercializzazione del cannabidiolo legalmente prodotto in un altro Stato membro, qualora sia estratto dalla pianta di Cannabis Sativa nella sua interezza e non soltanto dalle sue fibre e dai suoi semi”.

 

Tutti questi dati farebbero ben sperare per i commercianti di cannabis a base di CBD. Eppure la recente bocciatura della proposta di referendum da parte della Consulta sembra supporre l’esatto contrario.

Referendum sulla cannabis o sulle droghe pesanti? Perché la Corte Costituzionale ha rifiutato la proposta

Più di 630 mila firme sono state raccolte nella speranza di tanti italiani di poter esprimere il proprio parere questa primavera.

 

Ma, contrariamente alle aspettative, la Corte Costituzionale ha bocciato la proposta.

 

Per capire la dinamica, occorre fare un passo indietro.

 

Il quesito referendario chiedeva di apportare una modifica all’articolo 73 del Testo Unico degli Stupefacenti che, lo ricordiamo, recita così:

 

“Chiunque, […], coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope […], è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000”.

 

La richiesta era di eliminare il verbo ‘coltiva’ dalla lista delle attività legalmente punibili, depenalizzando così la coltivazione della cannabis. 

 

Quindi è lecito chiedersi: perché la Consulta ha bocciato la proposta?

 

Il presidente Giuliano Amato ha commentato così: “il quesito referendario non era sulla cannabis ma sulle droghe pesanti, insistendo sui quei commi dell’articolo 73 del Testo Unico degli Stupefacenti che non contenevano la cannabis, ma facevano riferimento a sostanze che includono papavero e coca, da qui la violazione di obblighi internazionali”.

In altre parole, dato che l’articolo non fa esclusivo riferimento alla cannabis, non si sarebbe mai potuto accettare il referendum perché, secondo Amato, ciò avrebbe dato il via libera anche al commercio di droghe pesanti.

In risposta a queste dichiarazioni, la controparte è di tutt’altro avviso: la proposta ha fatto riferimento all’intero comma, semplicemente perché non era possibile ‘fare diversamente’. Tuttavia, il verbo ‘coltivare’, affermano alcuni sostenitori, poteva riferirsi esclusivamente alla canapa, essendo l’unica pianta che, se coltivata, permette di ricavare sostanze stupefacenti. 

Conclusioni

Questo articolo aveva l’obiettivo di apportare più chiarezza in merito alla normativa italiana sul CBD.

Se l’Unione Europea sta compiendo dei passi avanti che sembrano muoversi verso i sostenitori della cannabis legale, il nostro Paese avrebbe, secondo quest’ottica, ancora un po’ di strada da fare. 

Occorrerà solo più tempo per chiarire la situazione dal punto di vista legislativo.