
Il presidente della Regione, Nello Musumeci, ha firmato l’ordinanza che istituisce quattro nuove “zone rosse” in Sicilia.
Si tratta dei comuni di Ribera (Agrigento), Serradifalco (Caltanissetta), Trabia, nel Palermitano e Santa Maria di Licodia, in provincia di Catania. L’ordinanza entrerà in vigore giovedì 25 marzo e sarà valida fino al 6 aprile compreso.
Il provvedimento, che prevede anche la chiusura delle scuole, è stato richiesto dai sindaci delle quattro città e si è reso necessario a causa di un repentino aumento dei contagi registrati negli ultimi giorni, certificato dalle rispettive Asp, dice la Regione siciliana.
a) divieto di circolazione, a piedi o con qualsiasi mezzo pubblico e/o privato, all’interno del territorio comunale, fatta eccezione per indifferibili esigenze lavorative o situazioni di necessità e motivi di salute, ovvero per l’acquisto e/o il consumo di generi alimentari e l’acquisto di beni di prima necessità per una sola volta al giorno;
b) elezione a principale modalità di lavoro dello smart working e promozione, da parte dei datori
di lavoro pubblici e privati, della fruizione di ferie e congedi per i propri dipendenti;
c) isolamento domiciliare obbligatorio per soggetti accertati positivi al contagio da Covid-19, anche se asintomatici;
d) isolamento domiciliare fiduciario per soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre superiore a 37,5° e attivazione sorveglianza sanitaria da parte del medico curante;
e) sospensione di tutti gli eventi sportivi, incluse le attività di allenamento;
f) sospensione di tutte le manifestazioni culturali, ludiche, sportive e religiose (grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole ballo, sale giochi, discoteche, ecc.);
g) sospensione di tutte le cerimonie civili e religiose, ad eccezione delle cerimonie funebri con un massimo di 15 partecipanti;
h) sospensione di tutti i servizi educativi per l’infanzia e delle attività delle scuole di ogni ordine e grado, con attivazione della c.d. “didattica a distanza”;
i) contingentamento per l’accesso agli esercizi commerciali, consentito a una sola persona per volta e sempre con l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. Sono consentiti l’asporto e la vendita al domicilio sempre all’interno del territorio comunale;
j) chiusura di musei, biblioteche e luoghi di cultura;
k) sospensione dei concorsi pubblici (salvo quelli per personale sanitario);
l) sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;
m) divieto di banchetti e feste private di qualunque tipo;
n) chiusura dei mercati.
2. E’ consentito, in deroga al superiore comma 1, esclusivamente il transito, in ingresso ed in uscita, dal territorio comunale per l’ingresso e l’uscita di prodotti alimentari, di prodotti sanitari e di beni e/o servizi essenziali. Inoltre, è consentito il transito, in entrata ed in uscita, dei residenti o domiciliati (anche di fatto) nei Comuni interessati, esclusivamente per garantire le attività necessarie per la cura e l’allevamento degli animali, nonché per le attività imprenditoriali non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante, purché condotti a titolo individuale.