COVID, SANTA MARIA LICODIA ED ALTRI 3 COMUNI “ZONA ROSSA” IN SICILIA

Il presidente della Regione, Nello Musumeci, ha firmato l’ordinanza che istituisce quattro nuove “zone rosse” in Sicilia.

Si tratta dei comuni di Ribera (Agrigento), Serradifalco (Caltanissetta), Trabia, nel Palermitano e Santa Maria di Licodia, in provincia di Catania. L’ordinanza entrerà in vigore giovedì 25 marzo e sarà valida fino al 6 aprile compreso.

Il provvedimento, che prevede anche la chiusura delle scuole, è stato richiesto dai sindaci delle quattro città e si è reso necessario a causa di un repentino aumento dei contagi registrati negli ultimi giorni, certificato dalle rispettive Asp, dice la Regione siciliana.

a) divieto di circolazione, a piedi o con qualsiasi mezzo pubblico e/o privato, all’interno del territorio comunale, fatta eccezione per indifferibili esigenze lavorative o situazioni di necessità e motivi di salute, ovvero per l’acquisto e/o il consumo di generi alimentari e l’acquisto di beni di prima necessità per una sola volta al giorno;
b) elezione a principale modalità di lavoro dello smart working e promozione, da parte dei datori
di lavoro pubblici e privati, della fruizione di ferie e congedi per i propri dipendenti;
c) isolamento domiciliare obbligatorio per soggetti accertati positivi al contagio da Covid-19, anche se asintomatici;
d) isolamento domiciliare fiduciario per soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre superiore a 37,5° e attivazione sorveglianza sanitaria da parte del medico curante;
e) sospensione di tutti gli eventi sportivi, incluse le attività di allenamento;
f) sospensione di tutte le manifestazioni culturali, ludiche, sportive e religiose (grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole ballo, sale giochi, discoteche, ecc.);
g) sospensione di tutte le cerimonie civili e religiose, ad eccezione delle cerimonie funebri con un massimo di 15 partecipanti;
h) sospensione di tutti i servizi educativi per l’infanzia e delle attività delle scuole di ogni ordine e grado, con attivazione della c.d. “didattica a distanza”;
i) contingentamento per l’accesso agli esercizi commerciali, consentito a una sola persona per volta e sempre con l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. Sono consentiti l’asporto e la vendita al domicilio sempre all’interno del territorio comunale;
j) chiusura di musei, biblioteche e luoghi di cultura;
k) sospensione dei concorsi pubblici (salvo quelli per personale sanitario);
l) sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;
m) divieto di banchetti e feste private di qualunque tipo;
n) chiusura dei mercati.

2. E’ consentito, in deroga al superiore comma 1, esclusivamente il transito, in ingresso ed in uscita, dal territorio comunale per l’ingresso e l’uscita di prodotti alimentari, di prodotti sanitari e di beni e/o servizi essenziali. Inoltre, è consentito il transito, in entrata ed in uscita, dei residenti o domiciliati (anche di fatto) nei Comuni interessati, esclusivamente per garantire le attività  necessarie per la cura e l’allevamento degli animali, nonché per le attività imprenditoriali non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante, purché condotti a titolo individuale.