La sentenza EU2023:811 della Corte di Giustizia Europea (CGUE), emessa il 26 ottobre, è intervenuta su una questione di fondamentale importanza riguardante il diritto di accesso ai dati personali, in particolare nell’ambito sanitario. La Corte è stata chiamata a pronunciarsi in seguito a un rinvio pregiudiziale della Corte federale di giustizia tedesca.
La controversia era stata avviata da un paziente che, convinto che fossero stati commessi errori durante il suo trattamento sanitario, aveva richiesto una copia gratuita della propria cartella clinica. Il caso verteva sull’interpretazione di alcune disposizioni del Regolamento UE 2016/679 (RGPD), in particolare l’art. 12, paragrafo 5, l’art. 15, paragrafo 3 e l’art. 23, paragrafo 1, lett. i)
Il giudice del rinvio chiedeva alla CGUE se l’obbligo di fornire una prima copia gratuita della cartella clinica fosse a carico del titolare del trattamento dei dati, anche quando la richiesta fosse motivata da ragioni diverse da quelle indicate nel considerando 63 del regolamento. Inoltre, si chiedeva se una normativa nazionale, adottata prima dell’entrata in vigore del RGPD, potesse imporre all’interessato di sostenere i costi per tale copia
La CGUE ha stabilito che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 12, paragrafo 5, e 15, paragrafi 1 e 3 del Regolamento UE 2016/679, il titolare del trattamento è obbligato a fornire gratuitamente la prima copia dei dati personali trattati, inclusa la cartella clinica. Questo obbligo sussiste indipendentemente dal motivo della richiesta, anche quando è estraneo agli scopi di cui al considerando 63 del RGPD.
La gratuità si applica quindi alla prima copia dei dati, e non possono essere imposte spese all’interessato, salvo per eventuali copie successive o in caso di richieste manifestamente infondate o eccessive, per evitare abusi del diritto.
La CGUE ha anche escluso la possibilità che una normativa nazionale, adottata per proteggere gli interessi economici del titolare del trattamento, possa imporre all’interessato i costi della prima copia dei dati personali. Questo principio si applica anche nel contesto di un rapporto medico-paziente.
La sentenza sottolinea che il diritto del paziente include l’ottenimento di una copia completa, fedele e intellegibile di tutti i dati personali contenuti nella cartella clinica. Questo diritto comprende i dati relativi a diagnosi, risultati di esami, pareri medici e trattamenti o interventi effettuati.
La sentenza rafforza il diritto degli interessati, in particolare dei pazienti, a ottenere senza costi la prima copia dei propri dati personali trattati, tutelando così il loro diritto di accesso e la trasparenza nel trattamento dei dati sanitari.