IL CIMEST: “LE FARMACIE NON SONO AMBULATORI MEDICI”

Il Ministro della Salute sta per emanare un Decreto Legge sull’abbattimento delle liste di attesa coinvolgendo le farmacie.

Da non crederci, un elettrocardiogramma si potrà andare a fare dal farmacista che tutto ha studiato tranne che medicina. È vero, farà un corso che gli insegnerà dove mettere gli elettrodi (ma non sa che secondo le patologie che lui sconosce questi elettrodi potranno essere messi in posti diversi, alcune volte al secondo spazio intercostale, altre al quarto, altre al contrario da sinistra verso destra o da destra verso sinistra). Poi si collegherà ad una cardiologia in Pakistan?, in India?, in Europa? che senza visitare il paziente relazionerà l’elettrocardiogramma, o l’holter ECG o il monitoraggio pressorio, o anche una analisi del sangue, o una spirometria ecc. ecc..

Per i poco informati è come dire che per costruire un palazzo si comincia a costruire dal tetto. Proprio questo sta decretando il Ministro della Salute che, udite udite, è anche un medico e Professore Universitario e Rettore. Forse si dimentica che prima di un esame strumentale si deve valutare la storia clinica del paziente, chiedere quali malattie ha avuto, la familiarità, i luoghi di lavoro ecc.ecc. (anamnesi remota) e poi passare alla sintomatologia per cui richiede l’esame come per esempio se ha dolore al petto, come insorge questo dolore, quanto dura, dove si irradia ecc. ecc. (anamnesi prossima) e per ultimo eseguire l’esame strumentale, ma non sempre necessario.

Il Decreto sovvertirà tutto quello che si è insegnato all’Università, si dovranno riscrivere i libri di medicina e… si dovranno ampliare i cimiteri.

Chi vi scrive è un cardiologo del territorio, ex professore universitario che ha insegnato la Semeiotica (cioè conoscere la malattia attraverso i segni e la visita) a centinaia di futuri medici.

Cancelliamo con un decreto tutto questo, facciamo subito l’elettrocardiogramma o qualsivoglia altro esame che il Ministro ed i suoi predecessori improvvidamente stanno autorizzando (spirometria?, Holter?, esami del sangue?, prelievo di campioni biologici nasali?, salivari?, orofarigei? Cicli di fisioterapia?). Addirittura i vaccini, forse si dimentica che la somministrazione di un vaccino può dare gravi effetti collaterali come una reazione allergica grave e che, se non interviene il medico con terapia appropriata (obbligo negli studi medici di bombola di ossigeno e di farmaci di primo soccorso) può portare al decesso del paziente?

Ma forse si dimentica che un elettrocardiogramma nei limiti della norma senza la visita che obbligatoriamente deve precedere ogni esame strumentale, non ha alcun significato? Non è questo che si insegna all’Università? Un paziente può avere un ECG normale ma una gravissima patologia valvolare cardiaca che si diagnostica con la visita. Và dal farmacista… poi una relazione di un cardiologo telefonico… referta… tutto normale e per ultimo il farmacista… con una bella pacca sulla spalla dice all’improvvido paziente vai tranquillo tutto a posto!!!

Per non parlare che in queste strutture che apriranno le farmacie non vi è alcuna salvaguardia sanitaria che invece è obbligatoria nei VERI STUDI MEDICI, è sufficiente, dice il Ministro, l’idoneità igienico sanitaria, per i non addetti un gabinetto (uno solo senza andicap), altezza del tetto 2,70 mt, pavimento pulito, mobili spolverati…. E basta??? Siamo impazziti??? Lo stesso Ministero od i suoi predecessori hanno più volte emanato diversi decreti sull’accreditamento riguardo gli obblighi sanitari che deve avere un VERO STUDIO MEDICO sono decreti di anche 250 pagine, dico 250 pagine che specificano i requisiti generali, poi organizzativi, poi strutturali, poi tecnologici e così via. Tanto per fare un esempio approntare gli organigrammi per la gestione delle informazioni, miglioramento della qualità, analisi dei disservizi, valutazione dei protocolli dei percorsi assistenziali, piano per la gestione delle emergenze, dell’aggiornamento, delle complicanze, la conservazione dei documenti, il fascicolo sanitario elettronico, manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature, protezione antincendio, acustica, sicurezza antinfortunistica, acustica, elettrica, barriere architettoniche, Legge 231 sull’anticorruzione e mi fermo qui, sono 250 pagine e non valutare se i mobili sono spolverati o se il pavimento è pulito e se vi è un bagno.

Si dimentica anche che il fisioterapista che i vari Ministri hanno autorizzato a lavorare in farmacia non sono abilitati ad operare se prima un FISIATRA e non il medico di medicina generale prescrive il piano riabilitativo.

Per non parlare dei gravissimi reati in cui potrà incorrere chi apre (farmacisti) uno studio che esegue prestazioni mediche. Parliamo della mancanza della figura del DIRETTORE SANITARIO che non può essere un FARMACISTA come vorrebbe far credere impropriamente questa bozza di decreto.

La figura del DIRETTORE SANITARIO è normata dalla legge, infatti ad esso vanno riconosciute plurime attribuzioni, incluse quelle di carattere manageriale e medico-legale, in quanto egli verifica l’appropriatezza delle prestazioni medico-chirurgiche erogate, la corretta conservazione dei farmaci, organizza la logistica dei pazienti e, soprattutto, governa la gestione del rischio clinico.

Il Direttore sanitario è il garante ultimo dell’assistenza sanitaria ai pazienti e del coordinamento del personale sanitario operante nella struttura, affinché tale attività sia sempre improntata a criteri di qualità e di sicurezza:

· è una figura dirigenziale in campo medico che ricopre un ruolo di garanzia, di guida, supervisione e qualità delle prestazioni erogate da una struttura sanitaria;

· è una figura garante per gli utenti e per gli operatori del corretto esercizio delle prestazioni sanitarie erogate all’interno della struttura, e cioè che siano effettuate in sicurezza, da personale sanitario con adeguata preparazione ed in condizioni igienico-sanitarie adeguate oltre che in modo conforme alle regole di deontologia professionale;

· è una figura obbligatoria in ogni struttura sanitaria che svolga la sua attività in forma ambulatoriale o societaria;

· è responsabile di tutta l’attività sanitaria del centro in cui opera;

· la responsabilità del Direttore sanitario può assumere anche rilievo penale.

Si riportano solo alcune Leggi che documentano il divieto di gestire un ambulatorio da parte del farmacista e l’obbligo che esso sia un MEDICO:

Legge n° 24/2017 (Legge Gelli) Art. 7

Responsabilità civile della struttura e dell’esercente la professione sanitaria

“La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell’adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell’opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose”.

Regolamento generale sanitario (1901) – Art. 83

“Chiunque intende aprire o mantenere in esercizio ambulatori o case o istituti di cura medico-chirurgica […] ne fa domanda al Prefetto, corredandola con la dichiarazione scritta di un dottore in medicina e chirurgia, che assume la direzione tecnica dell’istituto che si intende aprire o mantenere in esercizio”

Regio Decreto 1265/1934 – Testo Unico delle Leggi Sanitarie (TULLSS) – Art. 193

“Nessuno può aprire o mantenere in esercizio ambulatori, case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, gabinetti di analisi per il pubblico a scopo di accertamento diagnostico, case o pensioni per gestanti, senza speciale autorizzazione del prefetto, il quale la concede dopo aver sentito il parere dei Consiglio provinciale di sanità.

Legge 412/1991 – Art. 4 comma 2

«[…] dette istituzioni sanitarie sono sottoposte al regime di autorizzazione e vigilanza di cui all’art. 43 della legge 833/1978 (Legge istitutiva del SSN) e devono avere un direttore sanitario o tecnico, che risponde personalmente dell’organizzazione tecnica e funzionale dei servizi e del possesso dei prescritti titoli professionali da parte del personale che ivi opera».

a) Abusivo esercizio di una professione – art. 348 c.p.

Art. 348 c.p. – Esercizio abusivo di una professione.

[I]. Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000.

Forse prossimamente saranno i macellai ad essere autorizzati a piccoli interventi chirurgici, ne ho visto diversi sono molto bravi e con una manualità che a volte supera il Chirurgo.

Tantissimo rispetto per i farmacisti, in famiglia ho anche un ex Presidente dell’Ordine dei Farmacisti ed anche ex Vice Presidente di Federfarma e quindi ho il titolo per conoscere la loro preparazione di grandissimo rispetto per la farmaceutica ma non per la medicina.