ESENZIONE TICKET PER REDDITO, VALIDITÀ PROROGATA AL 30 SETTEMBRE
Sulla base di quanto stabilito da un apposito decreto dell’assessore regionale della Salute, Ruggero Razza, i certificati di esenzione ticket per reddito (codici E01, E02, E03, E04) rilasciati a segui...
Sulla base di quanto stabilito da un apposito decreto dell’assessore regionale della Salute, Ruggero Razza, i certificati di esenzione ticket per reddito (codici E01, E02, E03, E04) rilasciati a seguito di autocertificazione, validi fino al 31 marzo 2020 e già prorogati al 30 giugno, sono ulteriormente prorogati fino al 30 settembre.
Il provvedimento riguarda gli assistiti per i quali permangono le condizioni di status e reddito autocertificate.
Qualora si siano modificate le condizioni reddituali o di stato civile comportanti la perdita del diritto, l'assistito ha l’obbligo di non avvalersi dell’esenzione.
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